Regolamento di adesione ed utilizzo del marchio collettivo “ZAFFERANO ITALIANO”

Art.1 Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per l’adesione al marchio collettivo “ Zafferano Italiano”.

Art.2 Marchio e requisiti per l’adesione
Il marchio è di proprietà dell’ “Associazione produttori Zafferano Italiano” e il suo uso è disciplinato dal presente regolamento di utilizzo del marchio in base agli artt. 4 e 5 dello Statuto.
Possono aderire al marchio i soggetti interessati che ne condividano gli scopi e che soddisfano i requisiti stabiliti all’art.5 dello Statuto.
I controlli sul possesso dei sopra citati requisiti per l’adesione del marchio sono effettuati dalla “Associazione produttori Zafferano Italiano” o da organismi da essa delegati.

Art.3 Modalità di richiesta e istruttoria per l’adesione
Il soggetto che intenda aderire al marchio deve presentare al consiglio direttivo dell’ “Associazione produttori Zafferano Italiano” :
a) richiesta di adesione all’”Associazione produttori Zafferano Italiano” e richiesta di utilizzo del Marchio con una dichiarazione d’impegno ad osservare il presente regolamento su modelli predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Nel caso in cui la richiesta pervenga da una Associazione o Consorzio di produttori dovranno essere allegate le dichiarazioni di impegno dei loro soci.
b) Impegno ad effettuare il versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale alla Associazione entro dieci giorni dall’accoglimento della richiesta da parte del consiglio direttivo;
Il Consiglio direttivo, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a:
- verificarne la completezza e la congruità
- verificare l’esistenza o sussistenza dei requisiti indicati al precedente art.2
- formulare un giudizio definitivo dell’ “Associazione produttori Zafferano Italiano” circa l’ammissibilità o meno del richiedente che risulterà da apposito Verbale .
Tale verbale andrà trasmesso alla segreteria dell’Associazione non oltre il termine di 15 giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione.

Art.4 Diritti e doveri del concessionario il marchio
L’adesione alla “Associazione produttori Zafferano Italiano” conferisce il diritto di utilizzare il marchio collettivo Zafferano Italiano e impegna i concessionari al rispetto:
a) Del presente regolamento;
b) Del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano in concorrenza con quelle dell’Associazione “Zafferano Italiano”;
c) dell’utilizzo del marchio nella sua interezza e senza modifiche, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
d) dell’utilizzo del marchio esclusivamente per i prodotti o per le attività autorizzate ;
e) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
f) dell’obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio del marchio;
g) del disciplinare di produzione del Marchio Collettivo Zafferano Italiano.
Il soggetto che ha ottenuto l’uso del marchio viene iscritto, a cura della segreteria dell’Associazione, in uno speciale elenco tenuto presso la sede operativa dell’Associazione stessa. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti, cancellazioni e/o modifiche autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art.5 Sanzioni
Le infrazioni al presente regolamento possono essere:
-lievi quando non pregiudicano l’immagine del marchio.
-gravi quando sono tali da pregiudicare l’immagine del marchio.
A fronte delle infrazioni sopra descritte l’Associazione può applicare le seguenti sanzioni : ammonizione, sospensione e esclusione.

Art.6 Ammonizione
L’ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di infrazioni lievi e consiste in un richiamo scritto. .

Art.7 Sospensione
La sospensione, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di infrazioni gravi.
La sospensione deve essere comunque applicata quando:
- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell’Autorità Giudiziaria inerente l’attività di produzione e trasformazione dello Zafferano Italiano;
La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dall’Associazione con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale e’ indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando l’Associazione abbia accertato l’adempimento delle condizioni richieste.

Art.8 Esclusione
L’esclusione viene deliberata dall’Associazione nei riguardi dell’Associato che:
- si sia reso insolvente verso l’Associazione o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso di essa;
- malgrado una precedente sospensione continui l’uso improprio del marchio ;
- non dia esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
- assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo danno materiale o morale all’Associazione;
L’esclusione comporta la cancellazione dall’elenco dei concessionari.

Art.9 Recesso
Il concessionario può recedere dall’adesione al marchio nel caso in cui non intenda accettare eventuali variazioni sostanziali delle condizioni previste nel Regolamento di utilizzo del marchio. In questo caso una esplicita comunicazione , mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, deve essere inviata alla segreteria organizzativa dell’Associazione entro 30 giorni dall’avvenuta notifica delle variazioni.
La segreteria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, invia la documentazione relativa al Consiglio direttivo per le decisione del caso.

Art.10 Effetti del recesso e della esclusione
A seguito del recesso o dell’esclusione, il concessionario interessato viene cancellato dall’elenco e cessa ogni suo diritto all’utilizzo del marchio dell’Associazione.