Disciplinare di produzione del marchio collettivo “Zafferano Italiano”

Art.1
Nome del prodotto

La denominazione “Zafferano Italiano ” è riservata allo zafferano che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art.2
Descrizione del prodotto

Si definisce “Zafferano Italiano ”, lo zafferano ottenuto dagli stigmi del fiore Crocus sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.

Il prodotto ammesso a tutela con la denominazione “Zafferano Italiano ” è riservato esclusivamente allo zafferano in filamenti – stigmi - tostati. E’ ammesso l’utilizzo del Marchio per lo Zafferano in polvere per le produzioni certificate D.O.P. qualora previsto nel loro disciplinare.

Lo “Zafferano Italiano” presenta tre stigmi della lunghezza variabile da 1 a 3,5 cm che nella parte estrema superiore presentano delle papille larghe e cilindriche e si presentano di colore dal rosso porpora al rosso aranciato .

Art.3
Delimitazione zona di produzione

La zona di produzione, di essiccazione e di confezionamento è all’interno del territorio amministrativo dello Stato Italiano.

Art.4
Origine del prodotto

Lo “Zafferano Italiano” presenta uno stretto legame con l’ambiente in tutte le fasi della sua produzione Numerosi sono i richiami storici che attestano la presenza produttiva, la commercializzazione e l’alto riconoscimento dello “Zafferano Italiano”. Lo stesso veniva utilizzato anche come valore di scambio di merci ed utilizzato come spezia per la preparazione di piatti e pietanze prelibate. Nel Medioevo affluivano commercianti di tutta Europa per acquistare lo zafferano Italiano.

Art.5
Metodo di ottenimento del prodotto

Il sistema di coltivazione e di essiccamento dello “Zafferano Italiano” adotta le seguenti pratiche colturali, in uso tradizionalmente nel territorio nazionale. Si precisa comunque che per i produttori di Zafferano che aderiscono ad altre Associazioni, Consorzi, Cooperative etc questi dovranno attenersi ai rispettivi disciplinari di produzione. La preparazione del terreno prevede una leggera aratura con affinamento, livellamento del terreno e preparazione delle aiuole che accoglieranno i bulbi. Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla da 40 kg a 120 kg ogni 100 mq . Il materiale propagativo (bulbi) utilizzato per la piantagione dovrà essere di buona qualità e di provenienza Italiana documentata, da almeno un triennio. L’interramento dei bulbi avviene tra il 1 di Luglio e il 15 di Settembre. Dopo l’interramento dei bulbi vengono effettuate le operazioni colturali di rincalzatura e zappatura ed è consentita l’irrigazione di soccorso. Con l’avvento della fioritura, inizia la raccolta dei fiori che avviene in fasi successive seguendo la naturale scalarità della fioritura, sino alla conclusione della stessa entro il mese di Dicembre dell’anno di coltivazione. La resa massima ogni 100 mq utili di zafferaneto (superficie coltivata al netto delle aree di servizio) è calcolata mediamente da 100 a 150 gr di stigmi essiccati in base al metodo di coltivazione adottato. I fiori sono raccolti manualmente e successivamente viene eseguita la sfioratura ovvero la separazione degli stigmi dal calice. Gli stigmi sono raccolti in contenitori e posti ad essiccazione (tostatura): a fuoco diretto nelle vicinanze di un camino, in stufa a legna o utilizzando altre forme di riscaldamento, per un tempo superiore ai 20 minuti, fino ad ottenere le caratteristiche del prodotto finale. Conclusa l’essiccazione, i filamenti – stigmi sono conservati in contenitori che li preservino dall’umidità, dalla luce e da ogni interferenza esterna che ne alteri le qualità chimico-fisiche ed organolettiche e non deve contenere alcun conservante.

Art. 6
Organismo di controllo

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei produttori e trasformatori tenuto presso la sede dell’Associazione “Produttori Zafferano Italiano”. - Per i produttori aderenti ad Associazioni, Consorzi, Cooperative socie dell’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZAFFERANO ITALIANO le attività di controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare sono demandate agli stessi Organismi. - Per i produttori che non fanno parte di nessuno degli organismi sopra richiamati la tracciabilità del prodotto dovrà essere certificata, a propria cura e spesa, da un Organismo di controllo terzo certificato ai sensi della normativa vigente. L'Associazione Produttori Zafferano Italiano nella figura istituzionale del Consiglio Direttivo si riserva indipendentemente dalla certificazione prodotta e/o attestata dal proprio socio di poter visitare, con adeguato preavviso, anche tramite organo tecnico appositamente individuato, le superfici coltivate a zafferano, i locali di elaborazione e di confezionamento e di svolgere ogni iniziativa istruttoria tesa all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nel disciplinare di produzione e nel regolamento d'uso del marchio, documentati e affermati dal socio all'atto della sua iscrizione.

Ai fini della tracciabilità del prodotto gli imprenditori agricoli o i i produttori che non fanno parte di alcuno degli organismi sopra richiamati (Consorzi, Associazioni, Cooperative) aderenti a Zafferano Italiano e in alternativa alle certificazioni indicate al comma terzo (attestazione biologica e/o da Istituzione qualificata riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole),  verrà riconosciuta pari validità  ai fini dell'adesione formale al sistema di Autocontrollo del processo produttivo , con  integrata l’attestazione che non viene utilizzato lavoro minorile in nessuna fase produttiva, la formale accettazione  delle Linee d'indirizzo del Sistema di controllo a garanzia partcipativa.  I  costi ispettivi faranno carico agli stessi produttori.  Per le Associazioni e/o i Consorzi e/o Cooperative che richiedono l’adesione dopo  la modifica del Disciplinare di Produzione ( 29 Agosto 2013) dovranno porre nel proprio regolamento ai fini dell’adesione a Zafferano Italiano , la formale accettazione di ottemperare alle linee d’indirizzo  similmente al Sistema di controllo e garanzia partecipativa , cosi’ come previsto per i produttori non aderenti ad alcuna associazione. Gli  ispettori Tecnici regionali utilizzati ai fini di tali controlli sono designati dal Consiglio di  Zafferano Italiano



Art.7
Caratteristiche, Confezionamento ed Etichettatura

Lo “Zafferano Italiano” in filamenti, ai fini della tutela, deve avere le seguenti caratteristiche chimiche: Capacità colorante: capacità di colorare gli alimenti dal giallo paglierino all’arancio più o meno intenso tramite il principio attivo Crocina deve essere superiore a 190, espresso come diretta assorbanza di crocina a 440nm su base secca. Capacità aromatica: determinata in contenuto di safranale, per un valore compreso tra 20 e 50 ,espresso come diretta assorbanza di safranale a circa 330nm su base secca, che conferisce l’odore allo Zafferano . Capacità amaricante: è la caratteristica del sapore dello zafferano, molto intensa e viene conferita allo stesso dalla picrocrocina che deve essere superiore a 70,espresso come diretta assorbanza di picrocrocina a 257 nm su base secca. L’umidità massima deve essere non superiore al 12% L’immissione al consumo dello “Zafferano Italiano” deve avvenire secondo le seguenti modalità: Il prodotto deve esser posto in vendita sano, in contenitori in vetro, bustine di carta, plastica trasparente e non per uso alimentare o ceramica, cotto o altro materiale che risponda alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Il contenuto di peso variabile, deve essere dichiarato al netto. Sulle etichette delle singole aziende singole e/o associate, che devono essere conformi alle vigenti norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, deve comparire il Logo dello “Zafferano Italiano ” di cui al seguente art.10 La denominazione “Zafferano Italiano” è compatibile e s’integra con altre denominazioni di Zafferano locali, comprensoriali e/o regionali di marchi collettivi o a denominazione di origine protetta.

Art. 9
Utilizzo del marchio collettivo per i prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato lo Zafferano con il marchio collettivo “Zafferano Italiano”, anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detto marchio con l’apposizione del logo , a condizione che: - Nel prodotto denominato come tale lo Zafferano italiano sia rappresentato in maniera esclusiva; - gli utilizzatori del prodotto a marchio collettivo siano aderenti e autorizzati dall’ “Associazione Produttori Zafferano Italiano” titolare del diritto di proprietà intellettuale del marchio collettivo “Zafferano Italiano”. La stessa Associazione provvederà anche ad iscriverli in apposito elenco ed a vigilare sul corretto uso della denominazione.

Art.10
Logo
Descrizione: il marchio collettivo di identificazione è rappresentato da :